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Maternità Obbligatoria

MessaggioInviato: 15 ago 2008, 19:41
da sia.toffee
Rigiro la domanda che ho fatto nell'area genitori :

Mi hanno detto che per i parti prematuri i 5 mesi partono dalla dpp e non dalla data di nascita,in realtà non riesco a trovare niente su internet che avvalli questa tesi che a voce mi hanno confermato diverse persone.
In pratica io ho partorito il 15 febbraio la mia dpp era il 4 maggio quindi la mia maternità obbligatoria che pensavo terminasse il 15 luglio in realtà termina il 4 ottobre.
Tutte le citazioni di circolari inps però parlano di 5 mesi in totale mentre in questo caso sarebbero 5 mesi + le 11 settimane con cui ho partorito anticipatamente...!!!!!!!!!!BOHHHHHH
Qualcuno sa citarmi qualche fonte legale scritta?E' per stare più tranquilla perchè l'impiegata inps me l'ha confermato ma a voce e non vorrei ripercussioni in futuro dato che non ho niente di scritto.

Re: Maternità Obbligatoria

MessaggioInviato: 18 ago 2008, 0:00
da laura
Ciao
ho visto anche l'altro post che hai aperto
qua non posso fare altro che quotare quanto già ti ha detto Silvia73
Quindi, in caso di parto prematuro il periodo non goduto a titolo di astensione obbligatoria prima della data presunta del parto deve essere aggiunto al periodo post partum in modo da garantire che l’assenza obbligatoria sia di 5 mesi.
Il peridodo di maternità obbligatoria nel tuo caso termina, dunque, il 15 lulgio, periodo al quale si può aggiungere, ovviamente, l'astensione facoltativa per un ulteriore periodo di 6 mesi.
Tale disciplina è stata introdotta a seguito del vuoto legislativo lasciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del giugno '99, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art.4 della legge 1204/1971 "Tutela delle lavoratrici madri" nella parte in cui "non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della madre e del bambino".
A seguito di tale sentenza è stata emanata la Circolare INPS n. 231 del 28.12.1999.
Il principio sopra riportato è stato poi tradotto in legge con l'art. 11 L.53/00 contenuto nel Testo Unico di cui al D.Lgs 151/01.

Quanto sopra esposto trova conferma anche nelle decisioni giurisrudenziali.
solo a titolo esemplificativo cito la Corte di Appello di Brescia n. 217 del 30.09.03.
L'appelante eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 L. 53/00 laddove non consentiva, in caso di parto prematuro, di prolungare la maternità obbligatoria, o in subordine quella facoltativa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata del ricovero ospedaliero del piccolo.
La Corte rigettava l'appello argomentando quanto segue:
"In caso di parto prematuro, cui consegua un prolungato ricovero ospedaliero del neonato, la disciplina del congedo per maternità, come modificata dall'art. 11 L. 53/00, non consente il differimento della decorrenza dell'astensione obbligatoria alla data delle dimissioni ospedaliere, in quanto tale differimento indurrebbe una discriminazione irrazionale rispetto a patologie neonatali insorte successivamente ovvero rispetto a tutti quei casi in cui il congedo non possa essere fruito ordinariamente, manifesta è l'infondatezza delle relative censure di costituzionalità della norma sopra richiamata,"

Rimango comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento
Laura

 


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