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Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto, a seconda dei casi, il riconoscimento dell'handicap, invalidità, cecità civile o sordomutismo.
Presentazione della domanda di riconoscimento
La domanda di riconoscimento va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore), all’INPS territorialmente competente, i passaggi per la presentazione della domanda, (da gennaio 2010 solo in via informatica) sono:
1) Rivolgersi al medico curante (pediatra ASL) per il rilascio del certificato introduttivo. Il medico deve consegnare una copia del certificato introduttivo firmato in originale, (che và poi esibito al momento della visita) e la ricevuta con il numero di certificato da riportare nella domanda. Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2) Presentare la domanda all’INPS per via telematica: direttamente sul sito internet dell'inps, dopo aver richiesto il PIN, oppure tramite enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Nella stessa domanda si possono richiedere più tipi di riconoscimento (handicap, invalidità, disabilità ) i verbali prodotti sono diversi (es. uno per l'invalidità civile, uno per l'handicap). Al termine viene rilasciata una ricevuta di protocollazione della domanda.
3) In teoria, entro 30 giorni viene fissato l'appuntamento per la visita (15 gg per le patologie oncologiche), la convocazione viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
3) La visita si svolge presso la commissione medico legale dell'asl, integrata da un componente dell'inps. Se la persona non è trasportabile (per le condizioni di salute) è possibile richiedere la visita domiciliare, inoltre ci si può far assistere dal medico curante durante la visita.
4) Se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, viene rilasciato un certificato provviorio nell'attesa dell'originale inviato a cura dell'inps. Se il parere non è unanime, l'inps sospende l'invio del verbale e acquisita la documentazione può convalidare entro 10 gg oppure richiedere una nuova visita entro 20 gg.
5) In genere il verbale definitivo viene notificato dall'inps entro 30 gg: si ricevono due verbali, uno contenente tutti i dati sensibili e l'altro solo con il giudizio finale per gli usi amministrativi.
6) Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione. I benefici decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda.
7) I ricorsi vanno presentati al giudice ordinario, per esempio se entro 3 mesi dalla presentazione della domanda non viene fissata la visita di accertamento. Invece contro i verbali emessi dalle commissioni medico-legale, dal gennaio 2012 è necessario presentare istanza di acccertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
8 ) Per l'invalidità civile si può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter. Se però è stato attivato il ricorso o l'accertamento tecnico preventivo non è possibile presentare la domanda di aggravamento fino al termine del procedimento.
9) Nei verbali (di invalidità e handicap) in cui è prevista una data di “revisione”, l'inps dovrebbe inviare l'appuntamento per la nuova visita, ma è consigliabile contattare l'asl per la conferma, in quanto alla scadenza decadono le prestazioni economiche e i benefici (permessi, congedi lavorativi, ecc.)